Il Divorzio
La fine del vincolo coniugale
E’ solo con il divorzio che si scioglie il vincolo matrimoniale, solo da divorziati infatti si perde lo status di coniuge, in parole povere con il divorzio non si è più marito e moglie.
Sintesi dei Contenuti
Il divorzio quindi altro non è che lo strumento giuridico con il quale è possibile:
- Sciogliere il matrimonio, celebrato solo civilmente (In Comune);
- Far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario ovvero di quello che celebrato in Chiesa viene poi trascritto anche nei registri dello Stato Civile, producendo effetti anche civilistici.
Ebbene evidenziare che nella ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il matrimonio rimane in piedi per l’ordinamento canonico (che non ammette alcuna forma di scioglimento del vincolo se non la morte di uno dei coniugi o la sentenza di annullamento), venendone meno i soli effetti civilistici per l’Ordinamento Italiano.
Così come per la separazione personale anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale a seconda che i coniugi siano o meno riusciti a trovare un accordo soddisfacente per entrambi in ordine agli aspetti del divorzio stesso.
Generalmente, a patto che non siano intervenuti cambiamenti nella sfera personale o patrimoniale dei coniugi, o che gli stessi non abbiano già provveduto a formalizzarli e regolarizzarli con la “Modifica delle condizioni della separazione”, le condizioni del divorzio non si discostano particolarmente da quelle pattuite in fase di separazione o statuite in sentenza di separazione.
Anche nel divorzio, qualora non siano i coniugi a pattuirlo consensualmente, il giudice può disporre a carico di uno dei due coniugi il pagamento di un assegno divorzile tenendo conto della situazione patrimoniale di entrambi, nonché assumere decisioni anche sull’assegnazione della casa coniugale e sull’affidamento dei figli.
Con il divorzio i coniugi perdono reciprocamente i diritti successori anche se la legge prevede alcuni correttivi: l’art. 9-bis, infatti, della l. n. 898/1970 prevede una sorta di solidarietà post-coniugale, riconoscendo al coniuge il diritto a ricevere un assegno periodico da porsi a carico dell’eredità (c.d. assegno successorio).
Ha diritto all’assegno successorio il coniuge che percepiva già un assegno divorzile e che si trovi in uno stato di bisogno.
Il giudice chiamato a decidere sulla quantificazione dell’assegno successorio dovrà tenere conto di una serie di circostanze compresa anche la consistenza dell’asse ereditario e la condizione economica degli eredi.
Il diritto all’assegno successorio viene meno se il coniuge passa a nuove nozze oppure se viene meno lo stato di bisogno.
Il coniuge superstite può avere diritto anche alla pensione di reversibilità (sempre che non si sia risposato) se aveva ottenuto con la sentenza di divorzio il riconoscimento dell’assegno per il suo mantenimento.
La moglie perde il cognome del marito.
L’assegno divorzile
L’assegno divorzile ha una funzione di assistenza materiale e viene corrisposto al coniuge più bisognoso quando il vincolo matrimoniale cessa definitivamente con la sentenza di divorzio.
La fine del matrimonio rende infatti necessario intervenire in difesa delle condizioni di vita del coniuge economicamente più debole.
Presupposto fondamentale per avere diritto all’assegno divorzile è l’oggettiva necessità del beneficiario il quale risulti privo dei mezzi di sostentamento e impossibilitato a mutare tale condizione (incapacità fisica a poter lavorare, età oramai avanzata per poter trovare un impiego).
Sino a pochi anni fa il parametro di riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, al quale rapportare l’adeguatezza o meno dei mezzi di sostentamento, era individuato nel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La rivoluzionaria sentenza della Cassazione (11504/2017) ha invece abbandonato il parametro del tenore di vita nella determinazione dell’assegno divorzile. Oggi, quindi, il giudice del divorzio nel valutare il diritto ad ottenere l’assegno divorzile, verifica l’eventuale indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.
Ciò comporta che a prescindere dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio l’assegno divorzile non viene riconosciuto nelle ipotesi nelle quali il richiedente risulti economicamente indipendente o effettivamente in rado di esserlo.
L’addio al parametro del tenore di vita riguarda però solo l’assegno di divorzio e non quello della separazione, ciò in quanto con la separazione il vincolo matrimoniale permane, essendo i coniugi comunque marito e moglie.
L’assegno di divorzio può essere a carattere periodico e quindi versato con cadenza mensile ad esempio oppure liquidato all’ex coniuge in una unica soluzione, in questa ultima ipotesi non potrà più richiedersi la revisione della somma.
Anche nel divorzio le condizioni contenute nella sentenza di divorzio, sia esso consensuale o giudiziale o ancora in un provvedimento che già in precedenza aveva modificato le condizioni, possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi, revocate o modificate dal Tribunale su istanza di uno solo dei coniugi o di entrambi.
Tale mutamento può essere sia di natura economica, con particolare riferimento alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, sia riguardare l’affidamento dei figli.
Si veda quanto approfondito nel capitolo dedicato alla revisione dell’assegno di mantenimento.
L’assegno di divorzio è tutelato giuridicamente e ad esso può essere associato ogni tipo di garanzia, compreso il sequestro dei beni o il pignoramento dello stipendio.
Nuove nozze e assegno di mantenimento
Con la celebrazione di nuove nozze viene a cadere immediatamente e automaticamente il diritto del beneficiario a continuare a ricevere l’assegno divorzile. Non è necessario quindi alcun intervento de giudice. Il coniuge obbligato a corrisponderlo quindi non sarà più tenuto a corrisponderlo a decorrere dal giorno stesso in cui viene celebrato il nuovo matrimonio.
Il divorzio breve
La Legge 55/2015 ha introdotto nel nostro Paese il divorzio breve vera svolta epocale non solo per l’ordinamento ma soprattutto per le coppie che desideravano poter mettere più velocemente una pietra sopra sul passato e magari convolare a nuove nozze.
La nuova disciplina sul divorzio, infatti, riduce notevolmente i tempi della separazione.
In luogo dei tre anni prima previsti, ora infatti, sarà possibile divorziare dopo soli 6 mesi, in caso di separazione consensuale ed 1 anno in caso di separazione giudiziale, ciò indipendentemente o meno dalla presenza di figli.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Rimane fermo comunque fermo il requisito della mancata interruzione: la separazione deve essersi “protratta ininterrottamente”, ovvero non vi deve essere stata riconciliazione. Si veda il paragrafo dedicato agli effetti della riconciliazione.
La norma inoltre anticipa il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi.
Se prima infatti lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, avveniva solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ad oggi viene anticipato al momento in cui il presidente del tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali).
Ciò è comprensibile non è cosa da poco, sia per l’evidente riduzione dei tempi della procedura di separazione sia per tutto quanto concerne ad esempio i rapporti patrimoniali o i diritti ereditari degli ex coniugi.
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