Le unioni civili tra persone dello stesso sesso

L’11 maggio 2016 il ddl Cirinnà intitolato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ottiene il sì definitivo alla Camera.

Finalmente anche l’Italia ha la sua Legge sulle unioni civili. La novità legislativa non è di poco conto se si considera che la regolamentazione introduce l’unione civile tra omosessuali quale specifica formazione sociale. L’Italia diventa così il 27° Paese europeo a riconosce legalmente le coppie omosessuali e regolamentare le convivenze al di fuori del matrimonio.

Unioni Civili

Che cosa è un’unione civile e quali sono i diritti e i doveri riconosciuti alle coppie gay unite civilmente?

L’unione civile è quell’istituto che consente anche a due persone dello stesso sesso di costituire una formazione sociale del tutto analoga a quella del matrimonio. L’unione civile di fatto ricalca quasi integralmente la disciplina dei diritti e doveri propria del matrimonio, talora con espresso rinvio alle norme che lo regolano o equiparando la figura del “coniuge” al partner dell’unione civile (anche in caso di malattia, morte, accesso alle informazioni personali dell’altro, diritto di visita in carcere e il diritto al risarcimento del danno).

Le sole differenze riguardano l’assenza dell’obbligo di fedeltà per i partners dell’unione civile, l’impossibilità allo stato attuale di accedere all’adozione di figli (la c.d. stepchild adoption) e l’assenza dell’istituto della separazione (sostituito dall’obbligo di attendere 3 mesi dalla dichiarazione di voler sciogliere l’unione alla proposizione della domanda di divorzio).

Quali sono le caratteristiche che hanno finalmente consentito anche alle coppie omosessuali di ottenere il dovuto riconoscimento giuridico alla loro unione affettiva?

Certamente in primis la vera e propria Celebrazione formale della unione. L’unione civile si contrae infatti mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; analogamente al matrimonio, il regime patrimoniale della famiglia sarà quello della comunione dei beni, salvo che i partners non optino per la separazione dei beni, con espressa dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Il Cognome
I partners potranno decidere di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Coabitazione e concorso al mantenimento
Così come per il matrimonio anche dall’unione civile discende l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, nonché alla coabitazione. Sono inoltre applicabili all’unione civile le norme che regolano il diritto agli alimenti, nonché la possibilità di costituire un fondo patrimoniale. Anche per il Contributo al mantenimento del partners divorziato: si applicano le stesse disposizioni stabilite per il mantenimento del coniuge più debole economicamente.

Importantissima è la novità in ordine ai diritti successori dei patners, che in passato rimanevano pressoché privi di ogni e qualsiasi tutela in merito. Grazie alla Legge Cirinnà si applicano ai partners dell’unione civile le stesse norme che regolano le successioni ereditarie tra coniugi; pertanto, in mancanza di figli, di ascendenti (genitori o nonni), di fratelli o sorelle, al partner si devolve tutta l’eredità.

Sono invece devoluti i due terzi dell’eredità se il partner concorre con ascendenti (genitori o nonni) o con fratelli e sorelle del de cuius. Infine al partner è devoluta la metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e un terzo quando i figli sono più di uno.

Pensione di reversibilità
Anche in questo caso sono completamente equiparate le figure del coniuge e del patners, in caso di morte di una parte infatti al superstite sarà riconosciuta la pensione di reversibilità, secondo le stesse norme previste per le coppie unite in matrimonio.

Scioglimento dell’unione civile e divorzio
L’unione civile si scioglie con la morte o la dichiarazione di morte presunta del partner e con la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una parte. Non è previsto l’istituto della separazione personale dei partners, differentemente dal regime matrimoniale; tuttavia, prima di poter domandare il divorzio le parti, anche disgiuntamente, debbono esprimere la volontà di sciogliere l’unione all’ufficiale di stato civile.

Trascorsi almeno 3 mesi da tale dichiarazione, i partners possono sciogliere l’unione civile in via consensuale o contenziosa (in tal caso si applicano le stesse norme che regolano il divorzio per le coppie coniugate), ossia:

  1. Presentando un ricorso congiunto per lo scioglimento dell’unione civile avanti al Tribunale;
  2. Rendendo una dichiarazione in Comune avanti all’ufficiale dello stato civile, purché non vi siano condizioni economico-patrimoniali;
  3. Grazie ad accordo di negoziazione assistita avanti all’avvocato;
  4. Presentando un ricorso giudiziale, qualora non vi sia accordo tra le parti, per lo scioglimento dell’unione civile avanti al Tribunale.

L’avvocato Manuela Orgiu offre assistenza aggiornata e qualificata alle coppie omosessuali che necessitano di consulenza e/o assistenza giuridica, anche nella fase di crisi dell’unione sentimentale, aiutando i partners a tutelare al meglio i propri diritti, anche di natura economica.

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