Anche le coppie di fatto, al pari delle coppie sposate che si siano poi separate o divorziate, possono richiedere la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei propri figli.

Quando è possibile chiedere la modifica dei provvedimenti relativi ai figli?

Perché possa aversi una modifica dei provvedimenti è necessario che la coppia abbia precedentemente regolamentato in Tribunale i propri rapporti. In termini semplici, dopo la fine della relazione sentimentale i genitori devono avere già richiesto l’intervento del Tribunale, per omologare (in caso di accordo) o disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento.
In caso contrario, per regolamentare “per la prima volta” le condizioni di affido dei figli, la competenza sarà del Tribunale – sezione Volontaria Giurisdizione.

Hai bisogno di una consulenza?

Contatta telefonicamente l’Avvocato Manuela Orgiu oppure prosegui sotto nella lettura dell’articolo
 340.3047437

Chiama adesso!

L’articolo 337 quinquies del codice civile, che è applicabile anche nell’ipotesi di coppie non sposate, prevede espressamente la possibilità per i genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni già previste per l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

I motivi per i quali può rendersi necessario richiedere al Tribunale una modifica delle condizioni già in essere possono essere diversi:
per esempio richiedere un affidamento esclusivo anziché un affido condiviso, oppure una modifica delle disposizioni economiche, come ad esempio un aumento o una diminuzione dell’assegno di mantenimento, ma anche più semplicemente una modifica delle condizioni dell’affidamento dettata da sopraggiunti e differenti impegni lavorativi o da un trasferimento.

La modifica dei provvedimenti – Il procedimento

Non potendomi qui soffermare su ogni singolo aspetto, è però necessario chiarire che anche nella ipotesi di modifica delle condizioni, i genitori potranno presentare un ricorso congiunto senza necessariamente dover intraprendere la strada “giudiziale”.

In base al rito, vi sarà una prima udienza in cui verranno emanati i provvedimenti provvisori ed urgenti in favore della prole, ovvero quei provvedimenti che disciplineranno l’affidamento fino all’emanazione del decreto che chiuderà il giudizio.

Il procedimento si conclude con un decreto motivato, che potrà essere oggetto di impugnazione nanti la Corte d’Appello e che potrà a sua volta essere modificato o revocato.

Hai bisogno di una consulenza?

Contatta telefonicamente l’Avvocato Manuela Orgiu.
 340.3047437
O clicca qui per inviare un messaggio su Whatsapp
Possibilità di accedere al Gratuito Patrocinio per coloro che non possono sostenere le spese di un giudizio. Fissa un appuntamento in studio o richiedi una consulenza online

Chiama adesso!