La negoziazione in materia di separazione e divorzio
Lo studio dell’Avvocato Manuela Orgiu offre la sua assistenza alle coppie che desiderano separarsi o divorziare mediante la negoziazione assistita, ossia con un patto formalizzato e sottoscritto dalle parti direttamente in studio. Il nuovo istituto consente, infatti, di ottenere la separazione o il divorzio con l’assistenza del legale e senza doversi recare fisicamente in Tribunale, ciò con evidenti vantaggi sia in termini di drastica riduzione dei tempi, l’iter si completa di regola in 90 giorni complessivi, sia con il contenimento dei costi della relativa procedura.
La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Ed è altresì esperibile da partner dello stesso sesso uniti da una unione civile istituita con legge 20 maggio 2016, n. 76, la c.d. Legge Cirinnà.
Nella negoziazione assistita l’avvocato assume un ruolo determinante, di vero e proprio negoziatore, aiutando i coniugi a trovare un accordo soddisfacente per entrambi e che soprattutto ne esaudisca le reali volontà.
Ciascun coniuge con l’assistenza del proprio legale potrà, infatti, inviare alla controparte un invito alla negoziazione assistita, ciò quando non sia certa la volontà di entrambi i coniugi di voler procedere in tal senso, oppure redigere una apposita convenzione condivisa con la controparte.
Una volta accolto l’invito alla negoziazione assistita, gli avvocati procedono alla stesura in forma scritta della convezione stessa, che altro non è se non una sorta di dichiarazione comune di intenti che deve prevedere un termine compreso tra i 30 e i 90 giorni per giungere a un accordo consensuale di separazione, divorzio, modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
Lo step successivo è la redazione del vero e proprio accordo, contenente le condizioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale, dalla determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento, all’affidamento e mantenimento dei figli sino agli eventuali trasferimenti patrimoniali.
L’accordo raggiunto e formalizzato nella convenzione viene poi trasmesso al Pubblico Ministero del Tribunale competente, ma con due modalità differenti seconda che vi siano o meno figli minori o incapaci.
Se non ci sono figli minori, incapaci, l’accordo sarà trasmesso direttamente al Procuratore che rilascerà il nullaosta in mancanza di irregolarità formali.
Se al contrario sono presenti figli minori o incapaci, è necessario l’invio dell’accordo al Procuratore della Repubblica il quale dovrà valutare se gli interessi dei figli siano stati adeguatamente tutelati. Solo in questa ultima ipotesi verrà autorizzato l’accordo, altrimenti il Procuratore provvederà a trasmetterlo al Presidente del Tribunale competente per fissare la comparizione delle parti.
Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, è sufficiente che uno dei due avvocati trasmetta entro dieci giorni a proprio carico copia autentica dell’accordo all’Ufficio dello stato civile. Tale accordo, trascritto ed annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio, produrrà gli stessi effetti di una normale sentenza (di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio).
Come per la separazione e il divorzio, qualora successivamente all’accordo raggiunto con la negoziazione assistita si verifichino mutamenti delle iniziali circostanze, entrambi i coniugi potranno ottenere la modifica delle condizioni condivise in sede di negoziazione assistita.
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